vendita di motopeschereccio
Not. Francesco Grassi Bertazzi
20.11.2001
La vendita di
motopeschereccio da parte di una societā čatto soggetto ad IVA?
L'acquirente, pur titolare
di partita IVA, non č ancora iscritto al Registro delle Imprese: alla
Capitaneria di Porto hanno detto che prima deve iscriversi al R.I.P.
Not.
Marco Gori
20.11.2001
La vendita di
imbarcazione effettuata da parte di un soggetto IVA non č da assoggettare
all'imposta (cfr. art. 8 bis, lett. a), D.P.R. 633/1972): va, comunque,
registrata a tassa fissa in virtų del combinato disposto degli artt. 21, c. 6,
D.P.R. 633/1972 e 40, c. 1, D.P.R. 131/1986.
Si tratta di
un'operazione esente da IVA, ma ad essa astrattamente assogettabile e come tale
soggetta al particolare regime, di cui all'articolo 40, D.P.R. 131/1986.
L'iscrizione al
RIP č necessaria per ottenere l'autorizzazione alla pesca costiera, non
certamente per acqusitare il bene.
Not.
Flavia De Felice
21.11.2001
Ai sensi dell'art. 8 bis, D.P.R. 633/1972
(IVA) la cessione di navi destinate alla pesca č assimilata alla cessione
all'esportazione ed č, quindi, atto soggetto ad IVA, ma esente dal pagamento
dell'imposta.
L'Ufficio del
Registro di San Benedetto del Tronto si era "inventato" che la vendita
di motopeschereccio costituirebbe una cessione di azienda e, pertanto, la
tassava al 3% con conseguente fuga di clienti verso altri lidi ...